27 September 2017
Il cittadino che lavora all'estero, mantenendo la residenza italiana, ha l'obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all'estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Per evitare di pagare due volte le tasse dovute, è prevista la possibilità di detrarre le imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati prodotti nella forma di credito d’imposta in dichiarazione dei redditi. La detrazione non spetta qualora i cittadini italiani che lavorano all’estero, non risultino iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e omettano di presentare la dichiarazione dei redditi (art. 165, comma 8 del Tuir).
Per non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all'estero, una norma introdotta di recente,consente, nell'ambito della cosiddetta procedura della “collaborazione volontaria”, per la quale è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al 30 settembre 2017, di superare il divieto disposto dal comma 8 dell'articolo 165 del Tuir (v. Circolare n. 21/E/2017).
Linea Guida disponibile al seguente Link https://st3.idealista.it/news/archivie/2017-09/guida_italiani_allestero.pdf