ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI LAVORATORI AUTONOMI - FISCO

10 Luglio 2017

La “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere dall’1.7.2017, l’ambito applicativo dello split payment estendendolo anche ai lavoratori autonomi, in precedenza esclusi.

Come noto, questo meccanismo è applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in Italia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti specificatamente individuati dalla norma. Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate all’applicazione dello split payment.
Lo split payment va applicato soltanto alle operazioni documentate da fattura con indicazione “dell’IVA addebitata all’ente pubblico”.

Si rammenta che il meccanismo prevede che l’IVA esposta in fattura non venga più pagata al cedente / prestatore il quale, ovviamente, non dovrà conteggiarla nelle liquidazioni periodiche quale IVA a debito. Al versamento all’erario provvederà il destinatario del documento.

La fattura emessa con evidenza dell’IVA deve riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72” ovvero “split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72”.

In base alle nuove disposizioni il meccanismo sopra esaminato risulta applicabile, a decorrere dall’1.7.2017 (fatture emesse da tale data), anche da parte dei lavoratori autonomi.
Nei confronti di tali soggetti il destinatario della fattura, oltre alla trattenuta a titolo di ritenuta alla fonte, all’atto del pagamento opererà anche la “trattenuta” dell’IVA.

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