Compensazione dei crediti tributari solo attraverso servizi telematici - FISCO

19 Giugno 2017

Con l’art. 3, D.L. n. 50/2017, il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

In particolare, la Manovra, oltre ad aver ridotto da € 15.000 a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ecc.)  in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità, ha  disposto un obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti in F24 (prima previsto solo sopra i 5.000 euro).

Nell’iter di conversione del citato Decreto tali novità risultano ad oggi sostanzialmente confermate.

Con Risoluzione 9 giugno 2017, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte, precisando le modalità di utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite presentazione telematica degli F24 e dei relativi codici tributo.

In particolare, è stato precisato quali siano i casi in cui sia stato introdotto il nuovo obbligo e quali invece quelli in cui era previsto in precedenza l’obbligo di utilizzo di tali servizi.

Innanzitutto sono stati elencati i crediti per i quali i contribuenti già erano tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia, e li riporta nell’Allegato 1 alla Risoluzione.

Si ricorda inoltre che i titolari di partita IVA erano già precedentemente tenuti alla trasmissione telematica del modello 24, ma in base alla nuova disciplina introdotta sono ora tenuti all’utilizzo dei canali online dell’amministrazione (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) per effettuare compensazioni di crediti relativi ad IVA, imposte sostitutive, crediti del quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’importo utilizzato.

Tali crediti sono elencati nell’Allegato 2, ciascuno con il relativo codice tributo.

Esiste comunque un’eccezione all’obbligo generalizzato di utilizzo dei citati servizi dell’Agenzia, che si verifica nell’ipotesi di compensazione di tipo “verticale”o “interno”, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta.

Per identificare i casi di compensazione verticale, nell’Allegato 3 sono elencati, per ciascun codice del credito che viene utilizzato in compensazione, tutti i codici di pagamento per i quali si verifica una compensazione interna (ad esempio, credito da dichiarazione annuale IVA per compensare versamento mensile IVA).

Fonte: news redatta dal Team del Centro Studi Seac spa.

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