PEC degli Amministratori: le nuove indicazioni operative - AMMINISTRAZIONE

25 November 2025

Dal 31 ottobre 2025 sono operative nuove disposizioni in materia di domicilio digitale / PEC degli amministratori di società, alla luce delle recenti modifiche normative e dei chiarimenti pubblicati da Unioncamere in data 10 novembre 2025.

Di seguito una sintesi dei principali aspetti operativi.

Soggetti obbligati

Dal 31 ottobre 2025, l’obbligo di comunicare un indirizzo PEC al Registro Imprese riguarda esclusivamente:

  • Amministratore unico

  • Amministratore delegato

  • Presidente del Consiglio di Amministrazione (in assenza dell’amministratore delegato)

Sono invece esclusi:

  • gli amministratori delle società di persone;

  • i soggetti che ricoprono cariche diverse (es. consiglieri, componenti di comitati direttivi, ecc.).

PEC dell’amministratore: requisito dell’unicità

Unioncamere ha chiarito che:

  • la PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società;

  • non è ammesso utilizzare la casella PEC dell’impresa per l’amministratore.

Il domicilio digitale dell’amministratore deve quindi essere personale, autonomo e univoco.

Scadenze e modalità di comunicazione

Le società sono tenute a comunicare la PEC dell’amministratore:

  • entro il 31 dicembre 2025 per gli amministratori in carica al 31 ottobre 2025;

  • contestualmente alla nomina o al rinnovo dell’incarico per gli amministratori nominati o confermati successivamente.

In assenza di tale comunicazione, le domande di iscrizione relative alla nomina o alla costituzione della società vengono sospese fino alla regolarizzazione.

Regime sanzionatorio

La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., raddoppiata ai sensi del DL 185/2008, pari a:

  • da € 206 a € 2.064.

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