OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE SU BENI AZIENDALI - AMMINISTRAZIONE

19 March 2025

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27/2/2025 del DM 18/2025, sono state definite le modalità attuative per l’operatività delle POLIZZE CONTRO I RISCHI CATASTROFALI di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo.

Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio 2024, era inizialmente previsto entro il 31 dicembre 2024, ma la mancanza del decreto attuativo e le osservazioni del Consiglio di Stato ne hanno determinato lo slittamento.

Le imprese coinvolte sono quelle con sede legale in Italia o stabile organizzazione sul territorio, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Sono esclusi i professionisti.

Le polizze devono coprire i danni da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) relative ai beni aziendali: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. È evidente che la classe di rischio dipende dalla tipologia di beni (più o meno vulnerabili) e dalla ubicazione degli stessi (ad esempio in elevata zona sismica).

Non sono previste sanzioni dirette nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato dall’impresa. Tuttavia, la norma prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La norma è rivolta indistintamente a tutte le imprese che posseggono beni strumentali, nessuna esclusa.

Iscriviti alle nostre news