04 November 2024
Il ticket di licenziamento è un obbligo contributivo rilevante per i datori di lavoro in caso di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Di seguito trovate le principali informazioni su cos’è, quando è dovuto e i casi di esenzione.
Cos’è il Ticket di Licenziamento?
Il ticket di licenziamento è un contributo obbligatorio che il datore di lavoro deve versare in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a finanziare la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), il sussidio per la disoccupazione. Questo ticket, introdotto dalla Legge Fornero (L. 92/2012), si applica in tutti i casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Quando è dovuto il Ticket di Licenziamento?
Il ticket è dovuto nelle seguenti circostanze:
• Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (motivi economici o organizzativi) / soggettivo/giusta causa.
• Licenziamento collettivo.
• Dimissioni per giusta causa o dimissioni durante il periodo di tutela della maternità.
• Risoluzione del contratto di apprendistato per fine periodo formativo.
• Recesso durante il periodo di prova o il periodo di libera recedibilità da parte del datore di lavoro. Anche in questo caso, il datore di lavoro è tenuto a versare il ticket di licenziamento.
Quando non è dovuto?
Il datore di lavoro non è tenuto a pagare il ticket di licenziamento nei seguenti casi:
• Dimissioni volontarie del lavoratore, tranne che per giusta causa o nei casi specifici di tutela della maternità.
• Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (quando il datore di lavoro ha meno di 15 dipendenti).
• Pensionamento del lavoratore.
• Contratti a termine o completamento di un cantiere.
A quanto ammonta il Ticket di Licenziamento?
L’importo del ticket è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del dipendente, fino a un massimo di 36 mesi. Per l’anno 2024, il massimale della NASpI è stato fissato a €1.550,42.
Come si versa?
Il ticket viene versato tramite il modello F24. L’obbligo contributivo va assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.