Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) - FISCO

24 September 2024

Con la pubblicazione nel mese di agosto del D.Lgs n. 108, pare si siano consolidate le norme e le regole inerenti il Concordato Preventivo Biennale.

Brevemente ricordiamo che si tratta sostanzialmente di un “accordo” con l'Amministrazione Finanziaria che si concretizza con l'accoglimento di una proposta in relazione ai redditi da sottoporre a tassazione relativi ai periodi d’imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfetari). La proposta verrà elaborata dall'Amministrazione Finanziaria sulla base dei dati da comunicare per il 2023 e di quelli relativi agli anni precedenti già presenti in banca dati.

Al reddito proposto andranno sommati o sottratti i componenti straordinari (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive, passive ecc.).

Possono accedere al concordato i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti agli ISA, oltre ai forfetari.

La presenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi, non soggetti a sospensione o rateazione, superiori ad euro 4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99) inibisce l’accesso al CPB.

Sono previste altre cause di esclusione, cessazione e decadenza da valutare per ogni singolo contribuente.

La scelta di adesione alla proposta di concordato va comunicata entro il prossimo 31 ottobre.

I principali vantaggi si possono così riassumere:

  • assoggettamento ad imposta sostitutiva graduata della quota del maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato per il 2023;
  • esclusione da imposta della parte di reddito conseguito eccedente l’importo concordato;
  • regime premiale riservato ai contribuenti ISA più affidabili;
  • i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, da parte degli organi competenti il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Attenzione:

  • salvo casi particolari, le imposte andranno pagate sull’importo concordato anche se si conseguono redditi inferiori;
  • La disciplina riguarda solo le imposte sui redditi e l’IRAP, ma NON anche l’IVA;
  • Occorre rispettare TUTTI gli adempimenti amministrativi (tenuta della contabilità, libro cespiti, registri IVA ecc.).

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verifichino eventi eccezionali che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. In particolare, si tratta principalmente:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività.

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