04 April 2024
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E/2024, ha fornito indicazioni in merito alla gestione dei fringe benefit nell’anno 2024.
In particolare, con tale circolare il Fisco ha chiarito i seguenti aspetti:
- i fringe benefit, per l’anno 2024, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale soglia è innalzata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. A tal fine il lavoratore dovrà dichiarare di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli;
- i datori di lavoro dovranno informare le RSU ove presenti in azienda dell’utilizzo del beneficio;
- rientrano nelle soglie di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, e le somme erogate per le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;
- per prima casa si intende l’abitazione principale utile per ottenere le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo o dei canoni di locazione;
Resta fermo che in relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in commento, il lavoratore non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
- le spese rimborsabili esentasse devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- nelle spese per l’affitto rientra il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno;
- il datore di lavoro deve acquisire e conservare per eventuali controlli, la documentazione necessaria per giustificare che il rimborso è stato considerato nel limite di esenzione fiscale e contributiva. In alternativa il datore di lavoro potrà acquisire e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma.
In relazione alla nuova tassazione dei prestiti, l’Amministrazione finanziaria afferma che il D.L. 145/2023 ha previsto che: per i prestiti a tasso variabile, si deve prendere a riferimento il Tur vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, invece, il Tur da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito ovvero alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo. Tale disposizione è valida a decorrere dal periodo d’imposta 2023.