15 February 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova rottamazione relativa ai carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Per la verifica della posizione occorre accedere mediante SPID nell’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o recarsi presso gli sportelli della medesima Agenzia.
Nel caso si voglia aderire, occorrerà presentare, unicamente per via telematica, apposita domanda entro il 30.4.2023; così facendo si potrà beneficiare dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione e fruire di una rateazione più ampia rispetto ad analoghi provvedimenti del passato.
Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà all’interessato l’ammontare complessivo delle somme da pagare.
Il pagamento potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
È in ogni caso esclusa la compensazione.
All’attuale rottamazione possono accedere anche coloro che non hanno portato a termine positivamente i versamenti relativi a precedenti analoghi provvedimenti o al precedente saldo e stralcio.
Rottamazione parziale
L’interessato potrà decidere quali carichi definire.
I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.
Esclusioni
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
- risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi, le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).
Effetti della domanda
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
È anche possibile l’ottenimento del DURC e viene meno il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni in presenza di ruoli scaduti oltre soglia.
Perfezionamento
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.