Rottamazione dei ruoli - FISCO

15 February 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova rottamazione relativa ai carichi derivanti da ruoli, accer­tamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Ri­scossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Per la verifica della posizione occorre accedere mediante SPID nell’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o recarsi presso gli sportelli della medesima Agenzia.

Nel caso si voglia aderire, occorrerà presentare, unicamente per via telematica, apposita domanda entro il 30.4.2023; così facendo si potrà beneficiare dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione e fruire di una rateazione più ampia rispetto ad analoghi provvedimenti del passato.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà all’interessato l’am­mon­tare complessivo delle somme da pagare.

Il pagamento potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle som­me dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

È in ogni caso esclusa la compensazione.

All’attuale rottamazione possono accedere anche coloro che non hanno portato a termine positivamente i versamenti relativi a precedenti analoghi provvedimenti o al precedente saldo e stralcio.

Rottamazione parziale

L’interessato potrà decidere quali carichi definire.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Esclusioni

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di prov­­vedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi, le san­zioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dal­l’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscos­sio­ne non può avviare azioni esecutive né disporre fermi ammini­strativi e ipoteche.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di pre­sen­­tazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipo­teca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantie­ne i suoi effetti e il titolo di prelazione.

È anche possibile l’ottenimento del DURC e viene meno il blocco dei pagamenti delle Pub­bliche amministrazioni in presenza di ruoli scaduti oltre soglia.

Perfezionamento

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale paga­mento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle san­zioni, degli interessi e degli aggi.

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