09 November 2022
Il D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), in vigore dal 10.08.2022, convertito nella L. 21.09.2022, n. 142, in conseguenza all’aumento del costo dell’energia e dell’inflazione, ha innalzato il limite di esenzione (da imposte e contributi) del fringe benefit (erogazioni in natura di beni e servizi) da € 258,23 (art. 51 c. 3 Tuir) a € 600,00 solo per il periodo d’imposta 2022.
All’interno dell’importo di € 600,00 il datore di lavoro può (non è un obbligo) erogare (pagare direttamente il fornitore) o rimborsare al dipendente le spese sostenute per utenze domestiche relative al consumo d’acqua, energia elettrica e gas naturale.
Occorre che il datore di lavoro riceva e conservi la documentazione della spesa sostenuta intestata al lavoratore ma anche ai famigliari.
Per conteggiare il limite di esenzione occorre fare riferimento a tutti i fringe benefit della stessa natura ricevuti nell’anno dal dipendente, anche derivanti da altri rapporti di lavoro.
Il datore di lavoro può riconoscere fringe e buoni spesa a tutti i lavoratori o a determinate categorie, tenendo presente che è consigliabile evitare discriminazioni.