05 October 2022
Di seguito le indicazioni in merito ai crediti di imposta istituiti a favore delle imprese per mitigare il caro bollette energia elettrica e gas.
Quanto riportato riguarda:
- le Imprese non energivore, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 per le quali è prevista una specifica agevolazione, per i consumi di energia elettrica;
- le Imprese non gasivore, diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022 per le quali è prevista una specifica agevolazione, per i consumi di gas.
DL 21/2022 “UCRAINA” - SECONDO TRIMESTRE 2022
A favore delle imprese non energivore dotate di almeno un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito spetta nel caso in cui i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019
A favore delle imprese non gasivore che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. Il credito spetta nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
DL 115/2022 “AIUTI BIS” - TERZO TRIMESTRE 2022.
A favore delle imprese non energivore dotate di almeno un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito spetta nel caso in cui i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019
A favore delle imprese non gasivore che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022. Il credito spetta nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
DL 144/2022 “AIUTI TER” - OTTOBRE / NOVEMBRE 2022.
A favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di Ottobre e Novembre 2022. Il credito spetta nel caso in cui i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019
A favore delle imprese non gasivore che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di Ottobre e Novembre 2022. Il credito spetta nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile, entro il 31.12.2022 (se relativo al secondo trimestre 2022) o entro il 31 03 2023 (se relativo a periodi successivi), esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.
COME VERIFICARE LA SPETTANZA DEL BONUS
Le norme hanno stabilito che, qualora l’impresa non energivora / non gasivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di energia o gas naturale nel 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita fin dal primo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante per i periodi di riferimento:
- il calcolo dell’incremento di costo di energia elettrica o gas;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante.
Gli interessati dovranno presentare a mezzo PEC l’apposita richiesta ai propri fornitori utilizzando la modulistica eventualmente presente sul sito dei medesimi.
Nel caso in cui il fornitore sia cambiato, per procedere ai calcoli del credito spettante, non sono sufficienti i dati esposti nelle fatture elettroniche ma occorre disporre delle copie di cortesia relative ai periodi sopra indicati.