08 June 2022
L’art. 2 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, come modificato in sede di conversione, dispone che, per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200,00 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 3, art. 51 del TUIR.
Si ritiene che il valore del buono, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorra a formare il reddito anche ai fini contributivi.