03 May 2022
Il D.L. 146/2021 prevede l'abolizione, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 luglio 2022, del c.d. "esterometro trimestrale", con conseguente comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il medesimo formato della fattura elettronica.
La legge precisa prima di tutto i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:
- Le fatture attive dovranno essere emesse verso soggetti esteri con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura se si tratta di fattura elettronica differita;
- per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.
Per l’emissione dei file XML, si dovrà utilizzare uno dei seguenti codici Tipo documento:
- TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia).
Più che di vera e propria abolizione dell'adempimento, a ben vedere sembrerebbe più corretto parlare di una diversa modalità di effettuazione dello stesso, vincolato all'emissione di documenti in formato XML trasmessi via Sistema di Interscambio, sia per le operazioni attive che per quelle passive.