02 February 2022
Come noto, dallo scorso mese di ottobre, vige l’obbligo per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato (subordinata o autonoma) di possedere ed esibire su richiesta almeno il cosiddetto “green pass “base” (ottenibile anche dopo aver eseguito un tampone rapido o molecolare con esito negativo rispettivamente nelle 48 o nelle 72 ore precedenti), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Il DL 7.1.2022 n. 1 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 15.2.2022 e fino al 15.6.2022, di possedere ed esibire il green pass “rafforzato”, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione, da parte dei lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età o che debbano compiere il cinquantesimo anno di età dopo l’8.1.2022 (data di entrata in vigore del DL 1/2022), fermo restando il suddetto termine del 15.6.2022.
Quadro riepilogativo:
Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi, si applica:
- dal 15.10.2021 al 14.2.2022, l’obbligo di green pass base per tutti i lavoratori, a prescindere dall’età anagrafica;
- dal 15.2.2022 al 31.3.2022, l’obbligo di green pass base per i lavoratori under 50;
- dal 15.2.2022 al 15.6.2022, l’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50.
Esclusioni
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per i lavoratori over 50, nel caso in cui vi sia accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, la vaccinazione può essere omessa o differita. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse da quelle abituali senza decurtazione della retribuzione.
Chi lavora sempre in smart working non ha l’obbligo di green pass, in quanto la certificazione verde serve per accedere ai luoghi di lavoro. Il lavoro agile non può, però, essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo in questione.
Obblighi del datore di lavoro
Ogni datore di lavoro, anche attraverso propri delegati, è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro. Devono, inoltre, aver:
- definito le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- individuato con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.
Conseguenze del mancato possesso del green pass
L’art. 9-septies del DL 52/2021 dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In particolare, al lavoratore non spetta alcuna componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, per la giornata di lavoro non prestata.
Lavoratori over 50
Per i lavoratori over 50, dal 15.2.2022 al 15.6.2022 è vietato l’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di green pass rafforzato. Nel caso in cui, all’ingresso, i lavoratori comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati (non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione delle certificazioni richieste, e comunque non oltre il 15.6.2022.
Sospensione del lavoratore
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 9-septies co. 7 del DL 52/2021).
Ai sensi dell’ultimo periodo del co. 4 dell’art. 4-quinquies del DL 44/2021, inserito dal DL 1/2022, nei confronti dei lavoratori over 50 tale possibilità di sospensione sembrerebbe estesa fino al 15.6.2022.
Sanzioni per il lavoratore
Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021 o senza green pass rafforzato, è punibile con:
- una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro;
- una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
Controlli a campione
Le aziende che effettuano i controlli a campione non sono sanzionabili se, a seguito di un controllo delle Autorità, venga accertata la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021.
Quanto sopra è stato elaborato tenendo conto di tutte le informazioni ed i chiarimenti disponibili alla data odierna.