Registri IVA elettronici - FISCO

26 Gennaio 2018

Ai sensi della normativa vigente, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in mancanza di stampa su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Con il “Collegato alla legge di stabilità” (DL 148/2017 conv. nelle L. 172/2017) è stata introdotta una deroga a tale disposizione; per quanto riguarda la tenuta dei SOLI registri Iva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972) con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in mancanza di stampa su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

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