23 January 2018
Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del genitore padre, che prescinde dai diritti della madre, in ragione del quale il dipendente ha diritto/obbligo di assentarsi, per 4 giorni dal 2018, anche non continuativi, entro i 5 mesi dalla nascita ovvero dall’ingresso del figlio adottivo/affidatario in famiglia.
Il congedo facoltativo, invece, ridotto a una giornata dal 2018, rappresenta un diritto derivato dalla madre, in quanto viene fruito, sempre entro 5 mesi dalla nascita/ingresso del figlio, in alternativa alla madre che espressamente deve rinunciare a un giorno di congedo di maternità a favore del padre. I relativi trattamenti economici, pari al 100% della retribuzione sono a carico dell’Inps, ma anticipati dal datore di lavoro che li recupera conguagliandoli nel flusso Uniemens.
Il dipendente deve presentare la domanda solo al datore di lavoro, e non anche all’Inps, con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta), allegando per il solo congedo facoltativo anche la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità (la medesima dichiarazione deve essere trasmessa al datore di lavoro di quest’ultima).
Fonte: il Sole 24 ore, 12 gennaio 2018