Scatta l'obbligo di addebitare ai clienti le borse di plastica - FISCO

12 January 2018

Al fine di ridurre l’utilizzo di borse di plastica il Legislatore, a decorrere dall’1.1.2018, ha previsto che le uniche borse commercializzabili al fine del trasporto di merci o prodotti sono le seguenti:

1. borse di plastica tradizionali (quelle ritirabili alla cassa) riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

  • con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

2. borse di plastica tradizionali (quelle ritirabili alla cassa) riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

Le predette borse di plastica, anche in base a quanto stabilito dalla recente circolare del Ministero dell’Ambiente, non possono essere distribuite gratuitamente ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura di acquisto delle merci o dei prodotti. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante. La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.

Risulta quindi opportuno sottolineare la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato “distintamente” sullo scontrino.

Si segnala che gli obblighi in esame non interessano le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

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