COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI PER AZIENDE CON 15 DIPENDENTI - LAVORO

09 Gennaio 2018

Dal 1° gennaio 2018 verrà modificato l’obbligo connesso al collocamento obbligatorio dei disabili per le aziende da 15 a 35 dipendenti.

Infatti, verrà abrogato l’art. 3 c. 2 della L. n. 68/1999, che prevedeva, per le aziende da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile soltanto all’atto dell’instaurazione del sedicesimo rapporto di lavoro.

Con la modifica introdotta dal D. Lgs. n. 151/2015, l’obbligo di assunzione del soggetto disabile scatta già con la 15° assunzione; ne deriva che le aziende con un organico da 15 a 35 dipendenti che non abbiamo ancora provveduto all’assunzione di un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per regolarizzare la posizione.

Il D.Lgs. n. 185/2016 ha inoltre previsto sanzioni per la mancata assunzione del disabile. Gli importi partono da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il lavoratore disabile.

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